Normativa

Sanzioni per datori di lavoro e regolarizzazione
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria in materia di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti. In caso di grave sfruttamento è prevista la concessione del permesso di soggiorno per un anno all’immigrato che sporge denuncia, ma è prevista una fase transitoria per permettere ai datori di lavoro di conformarsi alla nuova normativa.

I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. La dichiarazione va presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, previo pagamento forfettario di 1.000 euro.

Scarica qui il decreto e la circolare esplicativa

Maggiori informazioni sulla procedura di regolarizzazione sul sito del Ministero dell'Interno 


Permesso di soggiorno valido almeno un anno per lo straniero che perde il lavoro
Il periodo di validità del permesso di soggiorno 'per attesa occupazione' è esteso da 6 a 12 mesi. Si tratta di una delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro in vigore dal 18 luglio scorso. Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. Il lavoratore, dopo la perdita dell'occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno. Viene estesa anche la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno.
Da: Ministero dell'Interno
 

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