Coordinamento delle Assistenti familiari
Si è costituito, a Roma, il “Coordinamento delle assistenti familiari”. L’iniziativa è stata promossa dalle assistenti familiari che hanno frequentato i corsi di qualificazione promossi dal Comune e dalla Provincia di Roma. Il Coordinamento, finalizzato alla salvaguardia della figura dell’assistente familiare ed il suo periodico aggiornamento professionale nel corso della vita lavorativa, è aperto a tutti gli assistenti familiari che abbiano realizzato il percorso formativo previsto dalle Linee-Guida del Comune di Roma e, successivamente, secondo le disposizioni regionali relative all’acquisizione di competenze specifiche sull’assistenza familiare.
Fra le richieste del neonato Coordinamento delle assistenti familiari, il riconoscimento da parte del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale, del Profilo nazionale dell’Assistente familiare, per favorire la mobilità delle lavoratrici sull’intero territorio nazionale.
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Ferie: cosa spetta alle assistenti familiari?
Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, ha precisato le regole vigenti per il godimento del diritto alle ferie da parte di colf e assistenti familiari:
- Prospetto paga. Nel prospetto paga dei mesi estivi da consegnare al proprio collaboratore, vanno evidenziati i giorni di ferie godute, le eventuali ferie eccedenti o quelle godute in maniera anticipata, gli eventuali giorni di permesso non retribuito, le indennità di vitto e alloggio e la diaria di trasferta (se dovute).
- Entità delle ferie. Il lavoratore, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, ha diritto, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, a 26 giorni di ferie.
- Nuovi assunti. Chi non ha maturato un anno di servizio ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato. Se il lavoratore dovesse fare richiesta di un periodo di ferie superiore a quelle maturate, il datore può scegliere di anticipare i giorni di ferie non maturati oppure di considerare tale periodo di assenza come permesso non retribuito.
- Periodo di godimento. Il datore di lavoro può fissare le ferie (compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del proprio dipendente) nel periodo tra giugno e settembre.
- Accordi diversi. Le parti, di comune accordo, possono decidere che le ferie possono essere usufruite in modo diverso, tenendo però presente che il diritto alle ferie è irrinunciabile.
- Trasferta. Il lavoratore convivente ha il dovere di seguire il proprio datore o la sua famiglia nelle trasferte estive (presso, per esempio, la seconda casa al mare o in montagna). Se l’obbligo di trasferta non è stato previsto nel contratto di assunzione, al lavoratore verrà corrisposta una specifica diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare.
- Limiti. Il D.Lgs. n. 66/2003 ha previsto che ogni lavoratore ha diritto a godere di un periodo minimo di 4 settimane di ferie non monetizzabili. Le ferie devono avere carattere continuativo per uno o due periodi. Devono essere fruite per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e per almeno due ulteriori settimane entro i 18 mesi successivi. A tale ultimo principio, il CCNL fa una deroga per i lavoratori di cittadinanza straniera che possono (su richiesta degli stessi e con l’accordo del datore) cumulare le ferie di un biennio per utilizzarle tutte insieme per "un rimpatrio non definitivo".
- Retribuzione e indennità. Durante le ferie al lavoratore deve essere corrisposta per ciascuna giornata una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta nel periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale.
- Licenziamento o dimissioni. In caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore spetta la monetizzazione di tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio.
- Infortuni o malattia. L’infortunio o la malattia occorso al collaboratore durante le ferie, le interrompe.
Da: Stranierinitalia