Normativa

Sentenza sulle prestazioni domiciliari in Piemonte
Il TAR del Piemonte ha annullato alcune Delibere della Giunta Regionale piemontese, affermando che le prestazioni socio-sanitarie domiciliari fornite da badanti e volontariamente da familiari di persone non autosufficienti sono Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero diritti che non possono essere negati, nemmeno con la motivazione delle ristrettezze di bilancio o delle esigenze di risanamento finanziario.

La Sentenza 156/15 ha accolto il ricorso di APS (Associazione Promozione Sociale), ULCES (Unione per la Lotta contro l’Emarginazione Sociale) e UTIM (Unione per la Tutela dei Disabili Intellettivi), organizzazioni tutte aderenti al CSA, oltreché dell’ANGSA di Torino (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e del GVA Acqui (Gruppo Volontariato Assistenza handicappati ed emarginati), contro le Delibere della Giunta Regionale del Piemonte 25 e 26/13 e 5/14.

Il TAR ha confermato che le “prestazioni fornite da persone prive di un attestato professionale (e quindi diverse dall’operatore sanitario: ad esempio assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.), finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare”, sono “da ricondurre ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio Sanitario Nazionale”. Nella sentenza viene inoltre sottolineato che se il programma di solidarietà sancito in Costituzione incontra ostacoli di natura economico-finanziaria per l’obiettiva carenza di risorse stanziabili, il rimedio più immediato non è la violazione dei LEA ma una diversa allocazione delle risorse disponibili. Contro questa sentenza la Regione Piemonte ha fatto ricorso al Consiglio di Stato.
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Da: Fondazione Promozione sociale

Estensione del pagamento con i vouhcer Inps?
Nel decreto attuativo del Jobs Act sui contratti precari c’è una norma che riguarda le famiglie che hanno in casa una colf, una badante o una baby sitter. Il limite massimo di utilizzo dei voucher Inps per remunerare prestazioni occasionali di lavoro viene elevato da 5mila a 7mila euro l’anno per ogni lavoratore, inoltre viene eliminato il tetto massimo di 2 mila euro che può essere pagato dalla famiglia e che invece resta valido sia per gli imprenditori, sia per i professionisti. L’interrogativo che da più parti viene posto è se una lavoratrice domestica a tempo pieno, o quasi, possa essere pagata integralmente con i voucher, scavalcando così il contratto di lavoro del settore. Per Fidaldo, associazione firmataria del CCNL Colf, si aprirebbe la concreta possibilità di un contenzioso su vasta scala per rivendicare ferie, tredicesima, TFR ed ogni altro istituto contrattuale non applicato.
Da: Inps e Assindatcolf
 

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