Normativa

In vigore dal 1° luglio il nuovo CCNL colf
Manca ancora la firma davanti al Ministro del Lavoro, ma il nuovo contratto di lavoro per i collaboratori domestici – sottoscritto da parte dei sindacati Cgil Cisl e Uil e delle associazioni datoriali Fidaldo e Domina – è già in vigore dal 1° luglio e lo sarà fino al 31 dicembre 2016. Ecco alcune novità per colf, badanti, babysitter e per le famiglie che si avvalgono della loro collaborazione:
• Riposo: per i lavoratori non conviventi il riposo è di 24 ore settimanali e deve essere goduto la domenica (art. 14); il datore di lavoro, qualora abbia già in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (inquadrati nei livelli CS o DS), ora ha la possibilità di stipulare contratti "aggiuntivi" per i giorni di riposo dei lavoratori, ricorrendo ad una nuova figura, prevista dal contratto, che funge da sostituto (art. 15, co. 9).
• Permessi: il collaboratore, per gravi e documentati motivi e in accordo con il suo datore di lavoro, ha la possibilità di usufruire di un massimo di 12 mesi di sospensione, non retribuiti. Si tratta di una noma introdotta per favorire i lavoratori stranieri che possono avere la necessità di assentarsi per periodi prolungati (art. 19).
• Maternità: raddoppia il preavviso in caso di licenziamento entro il trentunesimo giorno successivo al termine del congedo di maternità (art. 39).
Scarica qui il CCNL colf 2013
Da: Assindatcolf e Colfebadantionline 

Convenzione ILO 189: ora è attiva in Italia
Il 16 giugno 2011 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha adottato la Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (C189). In molte parti del mondo la Convenzione, che se ratificata obbliga gli Stati ad adottare misure importanti a tutela dei lavoratori domestici, contrastando forme di violenza ed abusi, rappresenta davvero l’opportunità di un cambiamento per milioni di persone che non vedono riconosciuti diritti basilari come il giorno di riposo settimanale, il limite alle ore di lavoro, un salario minimo, la previdenza sociale. L’Italia è uno dei primi Paesi ad aver ratificato la Convenzione, entrata in vigore il 5 settembre. Cosa cambierà? Probabilmente vi saranno ricadute in tema di tutela della maternità, visto che secondo la convenzione “Ogni Membro deve adottare misure appropriate, in conformità alla legislazione nazionale e tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, per assicurare che i lavoratori domestici godano di condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili all’insieme dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, ivi compreso per quanto riguarda la maternità” (art. 14). Poiché per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato vige nel nostro Paese il divieto di licenziamento fino a un anno dopo il parto, ma ciò non vale per le lavoratrici domestiche, è possibile che vi siano delle innovazioni in tal senso.
Scarica qui la Convenzione 189

Assunzione dei lavoratori domestici croati
Dal 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia è divenuta uno Stato membro dell’Unione europea. Se per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio di due anni, per il settore domestico e di assistenza alla persona ha stabilito l’apertura immediata. E’ quindi possibile, per le famiglie italiane, assumere i cittadini croati come collaboratori domestici (colf, badanti, baby-sitter, ecc.) senza dover richiedere il permesso di soggiorno, rispettando solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.
Scarica qui la Circolare
Link alla circolare Inps 117/2013
Da: Stranieriinitalia 

Legge europea 2013: novità per i cittadini dell’UE
È entrata in vigore il 4 settembre la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013) che amplia alcuni diritti dei cittadini dell’Ue, dei loro familiari stranieri, e dei cittadini stranieri soggiornanti in Italia. Fra le innovazioni, segnaliamo:
• Le agevolazioni sull’ingresso ed il soggiorno concesse ai familiari dei cittadini comunitari vengono estese anche alle coppie di fatto e a quelle registrate, a condizione che la stabilità della relazione risulti da documentazione ufficiale. Decade così la necessità che la prova sia costituita esclusivamente da un’attestazione dello Stato del cittadino dell’Unione, cui il partner è legato. Inoltre, per adeguare il trattamento delle coppie di fatto e registrate alla direttiva europea n. 2004/38, la norma estende le garanzie circa l’allontanamento anche al partner stabile (art. 1).
• Il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori viene esteso anche ai cittadini stranieri extra Ue titolari di permesso di soggiorno CE ed ai loro familiari, nonché ai familiari extracomunitari di cittadini Ue titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 13).
Link al provvedimento
Da: Immigrazioneoggi

 

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