Normativa

UE: linee guida per la circolazione dei cittadini comunitari
A causa dell’insufficiente stato di applicazione negli Stati membri della direttiva sulla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari in Europa, la Commissione europea ha pubblicato della linee guida che forniscono chiarimenti per una corretta applicazione della normativa. Le linee guida hanno il compito di chiarire i principi generali e di fornire informazioni e assistenza agli Stati membri e ai cittadini dell'Unione sugli aspetti più problematici del recepimento o dell'applicazione della norma quali la definizione di familiare a carico e la determinazione di risorse economiche sufficienti per soggiornare in uno Stato membro qualora ci si rechi per motivi diversi dal lavoro. Sono suddivise in tre parti: i diritti dei cittadini UE e dei loro familiari, le restrizioni della libertà di ingresso e movimento e gli strumenti per contrastare la criminalità, gli abusi e le frodi.
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Da: Programma Integra 
 

Cittadini stranieri e legge sulla sicurezza pubblica
Lo scorso 8 agosto è  entrata in vigore la legge 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Essa include norme, inerenti i cittadini stranieri, che vanno a modificare alcune parti del Testo unico sull’immigrazione e della legge sulla cittadinanza.

Cittadinanza. Modifiche alla legge 91/1992. Per acquisire o chiedere la cittadinanza si dovrà corrispondere un contributo di un importo pari a 200 euro. I coniugi stranieri di cittadini italiani potranno acquisire la cittadinanza solo dopo due anni di matrimonio contro i sei mesi attuali, se residenti in Italia, tre anni se residenti all’estero. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dei coniugi.

Carcere per chi affitta a stranieri irregolari. Modifiche all’articolo 12 del d.lgs. 286/98. Chi dà alloggio al fine di trarne un ingiusto profitto o cede in locazione un immobile ad uno straniero privo di permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Misure già previste dal DL 92/2008.

Matrimonio solo per i regolari. Modifica all’articolo 116 del codice civile. Per sposarsi sarà necessario esibire i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia.

Permesso di soggiorno per inviare denaro. I money transfer dovranno acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se a ordinare l’operazione è un cittadino extracomunitario. Se quest’ultimo è sprovvisto del titolo dovranno effettuare entro 12 ore segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza. Se non adempiono verranno sanzionati con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Reato di immigrazione clandestina. Introduzione dell’articolo 10 bis al d.lgs. 286/98. Lo straniero che farà ingresso o si tratterrà nel territorio dello Stato irregolarmente, commette reato ed è punito con un'ammenda da 5mila a 10mila euro. Tale misura non si applica a chi viene respinto alla frontiera ai sensi dell’art. 10 comma 1 del d.lgs.286/98-respingimento al valico di frontiera. Per l’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia non è necessario il nulla osta dell’autorità giudiziaria. Il questore comunica all’autorità giudiziaria l’avvenuta esecuzione dell’espulsione. La presentazione dell’imputato a giudizio innanzi al giudice di pace è immediata. L’autorità giudiziaria acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Qualora lo straniero rientra illegalmente prima di 10 anni l’azione penale viene ripresa. In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale il procedimento è sospeso e al momento della definizione e dell’eventuale rilascio del permesso di soggiorno il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Alloggio idoneo per l’iscrizione anagrafica. Modifica alla legge 1228/1954. L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica saranno subordinate alle verifiche delle condizioni igienico sanitarie dell’abitazione dove si intende eleggere la residenza. La cancellazione dalle liste anagrafiche avviene dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, non più un anno.

Limitazione all’ingresso nel territorio dello stato. Modifica all’articolo 4 del d.lgs. 286/98. Impedito l’ingresso nel territorio dello stato anche per chi è stato condannato per reati concernenti la violazione del diritto d’autore e la contraffazione.

Ricongiungimenti familiari con cittadini italiani. Modifica all’art. 19 del d.lgs.286/98. Il ricongiungimento con cittadini italiani è previsto solo per i familiari entro il 2° grado (non più entro il 4° grado).

Ricongiungimento familiare. Modifiche all’art. 29 del d.lgs. 286/98 già in parte previste dal d.lgs. 160/2008. Deve essere dimostrata la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità alloggiativa. Il termine per il rilascio del nulla osta è di 180 giorni. Per il ricongiungimento con figlio minore, già regolarmente presente con l’altro genitore, del genitore naturale quest’ultimo deve dimostrare il possesso di alloggio e reddito idoneo. Ai fini della verifica della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.

Tassa sul permesso di soggiorno e accordo di integrazione. Modifica all’articolo 5 del d.lgs. 286/98. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari. La richiesta di rinnovo, indipendentemente dalla durata del titolo di soggiorno, deve essere presentata sempre 60 giorni prima della scadenza. Prevista inoltre la sottoscrizione dello straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di un accordo di integrazione articolato per crediti all’esaurimento dei quali il permesso di soggiorno sarà revocato e il cittadino straniero espulso. Fanno eccezione i titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, carta di soggiorno per parente di cittadino UE, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto all’unità familiare.

Permesso di soggiorno per studio. Anche gli stranieri che hanno conseguito in Italia un master universitario o un dottorato potranno convertire al di fuori del decreto flussi i permessi di soggiorno per studio in motivi di lavoro. Previsione già contenuta nella circolare del Ministero dell’interno dell’11 marzo 2009.

Test di lingua italiana per i lungosoggiornanti.Modifiche all’art. 9 del d.lgs. 286/98. Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti è necessario superare un test di lingua italiana.

Esibizione del permesso di soggiorno. E’ inoltre previsto, in modifica all’art. 6 c. 2 del d.lgs 286/98, che per gli atti inerenti lo stato civile o l’accesso ai pubblici servizi devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno. Chi non ottempera alla richiesta di esibizione del permesso di soggiorno è punito con l’arresto fino ad un anno e con la multa fino ad euro 2.000.

Prolungamento del trattenimento. Modifica all’art. 14 del d.lgs. 286/98. Il trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione potrà essere prorogato fino a un massimo di 180 giorni. Tali disposizioni si applicano anche agli stranieri già trattenuti alla data dell’entrata in vigore della legge.

Più facile l’ingresso ex articolo 27. Per i dirigenti o il personale altamente specializzato, i professori universitari o i lavoratori alla dipendenze di organizzazioni o imprese temporaneamente operanti nel territorio italiano non sarà più necessario richiedere il nulla osta al lavoro ma il datore di lavoro, che ha sottoscritto apposito protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno, dovrà inviare una comunicazione della proposta di contratto di soggiorno allo Sportello unico per l’immigrazione.

Minori straneri non accompagnati. In modifica all’articolo 32 del d.lgs. 286/98 si prevede di equiparare i minori affidati ai minori sottoposti a tutela prevedendo, per la conversione al compimento dei 18 anni del permesso di soggiorno, il soddisfacimento per entrambi dei requisiti dell’ammissione a un progetto sociale non inferiore a due anni e della permanenza in Italia da almeno tre anni. Attualmente tali previsioni erano valide solo per i minori sottoposti a tutela, titolari di un permesso per minore età, ed erano state in parte superate dalla giurisprudenza e da una circolare del 2008 del Ministero dell’Interno.

Da: Programma Integra

 

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